Min.Lavoro: interpello – contratti a tempo determinato per attività di ricerca

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 12 del 11 aprile 2016 pdf_icon, ha risposto ad un quesito dell’ARIS (Associazione religiosa Istituti socio sanitari, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 23, D.Lgs. n. 81/2015 in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.

In particolare, l’istante chiede chiarimenti in ordine al comma 3 della suddetta norma nella parte in cui stabilisce che “i contratti di lavoro a tempo determinato che hanno per oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono”.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“…Con riferimento alla prima delle questioni sollevate, occorre muovere dalla lettura dell’art. 1, D.Lgs. n. 288/2003, richiamato dall’interpellante, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in forza del quale questi ultimi perseguono “finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità”. Sulla base delle finalità perseguite, esplicitate dal Legislatore, appare dunque possibile qualificare gli IRCCS come enti privati di ricerca.

Del resto, lo stesso art. 8, comma 4 del summenzionato D.Lgs. n. 288/2003, evidenzia che le Fondazioni IRCCS “attuano misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università, con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensità di cura (…) all’interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza (…)”.

Si ritiene tuttavia che, stante la formulazione letterale dell’art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, che si riferisce a “contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca”, non sia possibile estendere il regime derogatorio previsto dalla medesima disposizione anche ai contratti aventi ad oggetto attività operative collegate al progetto di ricerca.

Per quanto attiene al secondo quesito si evidenzia che la prima parte dell’art. 21, comma 1, va interpretato, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 23, comma 3, nel senso di ritenere sempre possibile la proroga del contratto a tempo determinato avente ad oggetto attività di ricerca anche quando la sua durata iniziale sia, in quanto legato alla durata del progetto di ricerca, superiore a 36 mesi.

Tuttavia, la seconda parte del medesimo art. 21, comma 1, non sembra consentire, in base alla sua formulazione letterale, la violazione del limite delle cinque proroghe nell’arco dei 36 mesi.

In altri termini, le eventuali proroghe di un contratto avente ad oggetto attività di ricerca dovranno comunque intervenire entro il termine di 36 mesi, fermo restando che l’ultima proroga potrà determinare una durata complessiva superiore ai 36 mesi in quanto commisurata alla durata del progetto di ricerca.”

Fonte: Ministero del Lavoro

 


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