Min.Lavoro: interpello – esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 17 del 20 maggio 2016, ha risposto ad un quesito dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 178, L. n. 208/2015, concernente il riconoscimento dell’esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

In particolare l’istante chiede se, ai sensi della disposizione di cui sopra, sia possibile fruire del suddetto esonero laddove l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro ex art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“…In risposta al quesito avanzato, quindi, appare possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma l78, L. n. 208/2015 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.”

Fonte: Ministero del Lavoro

 


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