Min.Lavoro: rapporti di collaborazione degli intermediari assicurativi

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 5 del 20 gennaio 2016 pdf_icon, ha risposto ad un quesito dell’Associazione Nazionale fra le Imprese assicuratrici (ANIA), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, concernente la nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente.

In particolare, l’istante chiede se la suddetta disposizione possa trovare applicazione anche con riferimento ai rapporti di collaborazione tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private).

 

La risposta in sintesi del Ministero

“….Ciò premesso, occorre soffermarsi sulle disposizioni che regolamentano l’attività d’intermediazione assicurativa contenute nel D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private), attesa la specialità che connota i rapporti tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione (procacciatori di affari, ausiliari dell’impresa, agenti, consulenti ecc.).

Nello specifico, ai sensi dell’art. 106 del citato Decreto l’attività svolta dall’intermediario assicurativo “consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.

Dalla lettura della norma si evince, dunque, che – anche alla luce di quanto disposto dall’art. 2195 c.c. – trattasi di una attività prevalentemente di natura commerciale, non a caso soggetta ad una specifica disciplina che prevede, peraltro, la non applicazione del regime previdenziale della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

Nello stesso senso, va osservato, che in forza dell’art. 109 del Decreto in argomento i “produttori diretti” esercitano l’intermediazione assicurativa per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione ed “operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima”.

Ne deriva, a maggior ragione, che le attività delle categorie menzionate, laddove svolte con modalità conformi al dettato normativo, non presentano i profili di etero-organizzazione richiesti, ai fini dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che i rapporti di collaborazione dei produttori ed intermediari assicurativi non rientrino nel campo di applicazione dell’art. 2, comma 1, citato nella misura in cui tali rapporti siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore.”

Fonte: Ministero del Lavoro

 


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