Min.Lavoro: autorizzazione al lavoro dei minori
Pubblicato il 24 Mar 2015
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 7 del 24 marzo 2015
, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4, comma 2, L. n. 977/1967, concernente l’autorizzazione per l’impiego di minori nello svolgimento di determinate attività lavorative.
In particolare l’istante chiede se, ai sensi della disposizione normativa citata, l’attività di animatore, ovvero di “colui che ha il compito di prendersi cura degli ospiti nelle strutture ricettive organizzando attività sportive, giochi, balli di gruppo ed attività rivolte ai bambini nei mini club” sia o meno ricompresa tra quelle soggette alla predetta autorizzazione.
La risposta in sintesi del Ministero:
“…Ciò premesso, in risposta alla problematica sollevata, si evidenzia che l’attività svolta dalla figura dell’animatore consiste nell’organizzazione di eventi di intrattenimento all’interno di una struttura ricettiva, declinabile in tutte quelle attività di carattere ludico e ricreativo rivolte anche ai bambini, finalizzate a favorire la socializzazione degli ospiti/utenti, nonché a facilitare la fruizione dei servizi offerti dalla medesima struttura (es. animatori in case di riposo, ospedali, baby parking).
L’attività di animatore non sembra quindi rientrare tra quelle di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e neanche tra quelle annoverabili nell’ambito del settore dello spettacolo, richiamate dall’art. 4 sopra citato.
Si ritiene, infatti, che le attività indicate dalla norma, per le quali è richiesta espressamente la preventiva autorizzazione al lavoro della DTL, debbano essere intese in senso stretto, ovvero esclusivamente come quelle aventi il contenuto tipico delle prestazioni rese nei diversi ambiti sopra menzionati.
Ne consegue che nel “settore dello spettacolo” risultano annoverabili le sole attività dirette alla “rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21829/2014).
In linea con le osservazioni sopra svolte, non appare pertanto necessario richiedere l’autorizzazione preventiva della DTL per l’impiego dei minori nell’espletamento dell’attività di animatore, in considerazione del fatto che la stessa non appare vola alla realizzazione di spettacoli, quanto all’accoglienza ed intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche.”.
Fonte: Ministero del Lavoro
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