Min.Lavoro: coadiuvanti familiari e indennità di maternità

ministero lavoroLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 10 del 17 aprile 2015 pdf_icon, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità di estendere il principio di automaticità delle prestazioni anche alla categoria delle lavoratrici familiari coadiuvanti dell’imprenditore, con specifico riferimento all’erogazione dell’indennità di maternità.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“…in risposta al quesito avanzato, si ritiene che, parimenti, il principio in esame non possa trovare applicazione nei confronti dei coadiuvanti familiari che partecipano in modo prevalente e continuativo all’attività di impresa e che non abbiamo instaurato con l’imprenditore un rapporto di lavoro subordinato.”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 per approfondire

Codice Civile

Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie
Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative (1886).

Art. 2115 Contribuzioni
Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L’imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (2754).
E’ nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza (1419).

Art. 2116 Prestazioni
Le prestazioni indicate nell’art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative).
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.


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Autore: La Redazione

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