Min.Lavoro: corretto Ccnl per derogare dalle presunzioni delle collaborazioni previste dall’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 27 del 15 dicembre 2015 pdf_icon, ha risposto ad un quesito della Assocontact, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2 lett. a), D.L.vo n. 81/2015.

In particolare, si chiede quali siano gli elementi necessari per qualificare l’accordo collettivo previsto dalla disposizione citata come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“…Pertanto, in linea con le osservazioni sopra formulate ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene che l’esclusione di cui all’art. 2, comma 2, D.L.vo n. 81/2015 operi in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata all’esito della valutazione comparativa degli indici summenzionati.

Di converso, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2 citato cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” – ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione) – si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.”.

Fonte: Ministero del Lavoro

 


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