Min.Lavoro: età pensionabile tersicorei e ballerini

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 9 del 12 febbraio 2016 pdf_icon, ha risposto ad un quesito posto dall’Associazione Nazionale delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche (ANFOLS), in merito all’interpretazione della normativa inerente l’età pensionabile dei tersicorei e ballerini, con riferimento all’esercizio del diritto di opzione ai fini della prosecuzione dell’attività di servizio. In particolare si chiede se il termine biennale debba riferirsi esclusivamente all’esercizio del diritto di opzione oppure determini anche il limite di durata massima per la permanenza in servizio.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“….Alla luce del dato letterale della norma e in risposta al quesito avanzato, si ritiene che il limite biennale previsto dalla disposizione de quo, valga a definire la platea dei potenziali interessati, costituendo il termine entro il quale devono maturarsi i requisiti anagrafici ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, nel rispetto dei previsti termini decadenziali.
Non appare, infatti, possibile ritenere che il termine biennale definisca, come prospettato dall’istante, anche il limite di durata massima del trattenimento in servizio, atteso che tale interpretazione non si concilia con la prevista possibilità di rinnovo annuale dell’opzione sino al raggiungimento dei limiti massimi di età pensionabile contemplati dalla previgente disciplina (47 anni e 52 anni), i quali ultimi, invece, devono ritenersi utili a definire l’ambito temporale massimo di trattenimento in servizio.”

Fonte: Ministero del Lavoro

 


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