Min.Lavoro: interpello – orario di lavoro dei minori

ministero lavoro

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 del 21 marzo 2016 pdf_icon, ha risposto ad un quesito dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla disciplina concernente l’orario di lavoro dei minori.

In particolare, l’istante chiede se i minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, siano o meno soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“….Ciò premesso, per la soluzione del quesito posto occorre richiamare il disposto dell’art. 1, lett. a) e b), e 18 della L. n. 977/1967.

In particolare, ai sensi dell’art. 1, é considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto quindici anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico (lett. a) mentre è considerato adolescente il minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico (lett. b).

Dalla lettura di entrambe le lettere della norma appare evidente che il Legislatore abbia inteso porre particolare attenzione, ai fini della riconducibilità del giovane nella prima o nella seconda nozione, anche all’effettivo completamento del periodo di istruzione obbligatorio.

Sulla scorta delle predette definizioni, l’art. 18 della medesima Legge, al fine di preservare la frequenza scolastica e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sancisce, per i bambini liberi da obblighi scolastici, che l’orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e, per gli adolescenti, che l’orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

In proposito, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta per sottolineare le finalità di tutela alle quali è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, sostenendone la “prevalenza rispetto a quelle regolanti il rapporto di apprendistato in genere” ed affermando che “ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 L. n. 977/1967 rispettivamente ai  commi primo e secondo” e non invece quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato (cfr. Cass. Sez. III, n. 9516/2003).

Alla luce di tale ricostruzione ed in considerazione del quadro normativo sopra esposto, si ritiene pertanto che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che come evidenziato costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi del disposto di cui all’art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.”

Fonte: Ministero del Lavoro

 


Scarica l’e-book gratuito con gli interpelli dal 2005 icona_pdf2

 

Tutti gli interpelli del Ministero del Lavoro

 

cartella_interpelli

INTERPELLI

 

 

 

 

 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su