Min.Lavoro: accesso DIS-COLL – art. 15, D.Lgs. n. 22/2015

ministero lavoro

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 31 del 22 dicembre 2015 pdf_icon, ha risposto ad un quesito del CGIL, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 22/2015, recante la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
In particolare l’istante chiede se l’indennità in questione possa essere riconosciuta agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e ai titolari di borsa di studio che svolgano attività di ricerca presso le Università e negli Enti di ricerca, in virtù dell’assimilabilità delle forme contrattuali utilizzate per regolare i descritti rapporti con i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“…In tale contesto, l’art. 22 individua negli “assegni di ricerca” una tipologia di rapporto del tutto peculiare, fortemente connotata da una componente “formativa” dell’assegnista (si pensi ai progetti di ricerca presentati dai candidati, selezionati e finanziati da parte del soggetto che eroga l’assegno).
Proprio in ragione di ciò, peraltro, la norma non definisce in alcun modo le modalità di effettuazione dell’attività di ricerca, neanche in termini astrattamente sovrapponibili a quelle della collaborazione coordinata e continuativa.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non sembra possibile argomentare l’applicazione dell’indennità di disoccupazione in ragione esclusivamente dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 che riguarda, come noto, anche le prestazioni di lavoro autonomo. Piuttosto, la necessità di un richiamo espresso alla normativa previdenziale de qua, unitamente al particolare regime di esenzione fiscale dei relativi emolumenti, conferma la natura speciale del rapporto di ricerca.
Le medesime considerazioni possono essere richiamate anche per i titolari di borse di studio, anche in ragione di un dottorato di ricerca conseguito ai sensi dell’art. 4 L. n. 210/1998 i quali, per di più, sono sottratti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per espressa previsione dell’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
In coerenza con l’interpretazione restrittiva della portata applicativa delle disposizioni dettate dalla L. n. 92/2012 in materia, quindi, non appare possibile estendere l’indennità de qua ai lavoratori il cui rapporto non sia inquadrato nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto.
Alla luce delle argomentazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi nonché ai titolari di borse di studio non trova applicazione l’indennità di disoccupazione prevista in via sperimentale per l’anno 2015 per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS- COLL) di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015.”.

Fonte: Ministero del Lavoro

 


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