Min.Lavoro: ambito applicativo del Lavoro Accessorio – settore marittimo e maestri di sci

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 32 del 22 dicembre 2015 pdf_icon, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all’ambito di applicazione del lavoro accessorio, così come da ultimo definito dal Legislatore con il decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, con particolare riferimento a due specifici settori.
Il primo quesito riguarda il settore marittimo e, in particolare, i lavoratori marittimi impiegati da “committenti privati titolari di un’imbarcazione da diporto”; il secondo riguarda l’impiego di maestri di sci che sono iscritti, all’uopo, in appositi albi ex art. 3, L. n. 81/1991.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“…In risposta al quesito avanzato, in ragione di quanto sopra, appare ammissibile il ricorso al lavoro accessorio anche in ipotesi diverse dal “noleggio occasionale” con riferimento alle imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando evidentemente gli altri requisiti previsti in capo all’effettivo conduttore del mezzo.
Parimenti, non si ravvisa alcuna preclusione normativa all’utilizzo del voucher in relazione all’attività di maestro di sci, laddove la stessa sia svolta entro i limiti quantitativi previsti dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, sempreché l’esecuzione di tale attività non avvenga in regime di appalto, stante il divieto generale previsto normativamente e fermo restando, anche in tal caso, il possesso dei titoli abilitanti.”.

Fonte: Ministero del Lavoro

 


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