Min.Lavoro: interpello 4/2018 – indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste
Pubblicato il 30 Mag 2018
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’interpello n. 4 del 29 maggio 2018, con il quale risponde ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, concernente la base di calcolo del reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante alla stessa, relativamente all’ipotesi in cui essa rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero.
Il predetto articolo individua tale indennità nella misura “[…] pari all’ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.”.
In particolare, si chiede se con la locuzione “reddito professionale” sia da intendersi l’intero reddito professionale percepito dalla libera professionista, oppure, in relazione al caso di specie, ci si debba riferire allo stesso, ma in termini ridotti ai sensi, rispettivamente, della legge n. 238/2010 e dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, entrambi recanti incentivi fiscali – comportanti una riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – per i lavoratori dipendenti od autonomi, cittadini dell’Unione europea, che rientrino in Italia dall’estero.
La risposta all’interpello viene sostituita dall’interpello n. 7 del 12 dicembre 2018
La risposta del Ministero del Lavoro
“Alla luce di tali considerazioni, il reddito professionale da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità di cui all’articolo 70 del d.lgs. n. 151/2001, è quello determinato in misura ridotta ai sensi della legge n. 238/2010 e dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015 e come tale denunciato ai fini fiscali.”
Fonte: Ministero del Lavoro
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