Min.Lavoro: procedura di licenziamento collettivo (art. 3, comma 3, L. n. 223/1991)

ministero lavoro

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 15 dicembre 2015 pdf_icon, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, Legge n. 223/1991 concernente l’intervento straordinario di integrazione salariale nell’ambito di procedure concorsuali, in considerazione del disposto di cui all’art. 2, comma 70, Legge n. 92/2012, come sostituito dall’art. 46 bis, comma 1, lett. h), Decreto Legge n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012), che ne sancisce l’abrogazione a far data dal 1° gennaio 2016.

In particolare, l’istante chiede se gli organi delle procedure concorsuali che abbiano avviato una procedura di licenziamento nel corso dell’anno 2015 ai sensi dell’art. 3, comma 3, possano concluderla nel 2016 sempre in virtù della medesima disposizione e, nell’ipotesi di risposta affermativa, se sia possibile fruire dell’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 5, comma 4, previsto dal citato art. 3, comma 3.

L’interpellante domanda altresì se, in presenza di un intervento di CIGS autorizzato ai sensi dell’art. 3, comma 1, con decorrenza nell’anno 2015 ed eventuale estensione all’anno successivo, gli organi delle procedure concorsuali possano attivare nel corso del 2016 una procedura di licenziamento collettivo e, in caso di soluzione positiva, se possano fruire dell’esonero dal versamento del contributo a carico dell’impresa previsto dall’art. 5, comma 4.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“…Ciò premesso, con circolare n. 12/2015 questo Ministero ha chiarito che “considerato che, con effetto dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 della legge n. 223/1991 è espunto dall’ordinamento giuridico, la fattispecie giuridica che consente di autorizzare il trattamento di CIGS ivi previsto in favore dei lavoratori deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015 (…) il decreto di autorizzazione del trattamento di CIGS con decorrenza nell’anno 2015 potrà anche protrarsi nell’anno 2016”, in virtù degli accordi all’uopo sottoscritti.

In linea con il quadro regolatorio sopra riportato e in risposta ai quesiti sollevati si ritiene che, laddove le procedure di licenziamento collettivo conseguenti all’ammissione alle procedure concorsuali siano state attivate entro il 31 dicembre 2015, e dunque antecedentemente all’abrogazione della disposizione di cui all’art. 3, le stesse possano concludersi anche successivamente al 1° gennaio 2016, consentendo in tal modo agli organi delle predette procedure di continuare a fruire dell’esonero in argomento.

Non appare, infine, ammissibile l’attivazione di licenziamenti collettivi successivamente al 1° gennaio 2016, laddove quest’ultimi si inseriscano nell’ambito delle procedure di cui all’art. 3, comma 3, in considerazione dell’ abrogazione del medesimo disposto.”.

Fonte: Ministero del Lavoro

 


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