Min.Lavoro: responsabilità solidale in materia contributiva – limite di 2 anni

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 15 dicembre 2015 pdf_icon, ha risposto ad un quesito di Confindustria, l’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e l’Alleanza delle cooperative, in merito al regime di responsabilità solidale in materia contributiva, con particolare riferimento all’applicazione del termine di decadenziale di due anni ex art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003.

In particolare, l’istante chiede chiarimenti circa l’individuazione del periodo entro il quale sia possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) e 29, comma 2, sopra citato.

La risposta in sintesi del Ministero

“…Dall’analisi delle norme indicate si evince che nel periodo di contemporanea vigenza delle citate disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, D.L.vo n. 276/2003 e all’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – cioè sino al 27 aprile 2012 – la prima, in quanto di carattere speciale, debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto.”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


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