a cura di Roberto Camera
Le Dimissioni online
> Procedura
dal 12 marzo 2016 per presentare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro c’è una sola procedura:
– Modulo telematico reperibile sul sito del Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it)
Una volta compilato, il modulo verrà trasmesso (con data certa) al datore di lavoro.
> Soggetti abilitati
Il lavoratore/lavoratrice può adempiere direttamente, cliccando qui (previa registrazione), oppure può rivolgersi ad uno dei seguenti soggetti abilitati:
- Patronato,
- Organizzazione sindacale,
- Ente bilaterale,
- Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003),
- Ispettorati territoriali del Lavoro,
- Consulenti del Lavoro.
Scarica la brochure con una breve presentazione della procedura >> clicca qui
> Revoca
Con la stessa modalità telematica è possibile anche revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo
> Per informazioni
- Le faq del Ministero del Lavoro
- Le risposte del Ministero del Lavoro ai quesiti dei Consulenti del Lavoro
- Per eventuali quesiti è possibile scrivere a: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it
La procedura NON è obbligatoria nei seguenti casi:
- rapporti di lavoro domestico (es. baby sitter, colf e badanti);
- durante il periodo di prova;
- dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- lavoratrice nel periodo di gravidanza (prevista convalida presso la Direzione del Lavoro);
- lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (prevista convalida presso la Direzione del Lavoro);
- dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione);
- lavoratori del settore marittimo (rapporti regolati da legge speciale del Codice della Navigazione);
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
- rapporti di collaborazione con partita IVA.
Una sintesi delle risposte più interessanti, fornite dal Ministero del Lavoro, sulla procedura delle dimissioni telematiche:
- La procedura telematica è l’unica “forma tipica” per rendere efficaci le dimissioni o la risoluzione consensuale.
- Nell’area riservata del portale cliclavoro.gov.it, le aziende possono ricercare le comunicazioni nella sezione “Dimissioni volontarie”.
- La data di decorrenza delle dimissioni da indicare nel modello telematico è quella del primo giorno di non lavoro.
- Devono effettuare la procedura anche:
- Le lavoratrici che si trovano nel periodo tra la data di pubblicazione del matrimonio e fino ad un anno dalla celebrazione dello stesso.
- Coloro i quali presentano le dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata
- Lavoratori con rapporto a tempo determinato che decidono di recedere prima della scadenza del contratto
- Sono esclusi dalla comunicazione telematica:
- i rapporti nel pubblico impiego,
- i lavoratori domestici,
- le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (DTL, sindacale o Commissione di certificazione),
- lavoratrice nel periodo di gravidanza (convalida presso la DTL);
- lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (convalida presso la DTL);
- i lavoratori in periodo di prova
- i rapporti di lavoro marittimo
- i collaboratori coordinati e continuativi
- i tirocini
- L’email del datore di lavoro, alla quale inviare la comunione telematica, può essere anche quella non certificata.
- Il lavoratore può avvalersi di un soggetto abilitato presente su tutto il territorio nazionale e non necessariamente quello presente nella provincia ove ha sede il datore di lavoro. Questi i soggetti abilitati:
- Patronati,
- Sindacali,
- Enti bilaterali,
- Commissioni di certificazione,
- Consulenti del Lavoro.
- In caso di slittamento della data di dimissioni per malattia del lavoratore durante il periodo di preavviso, non dovrà essere rinviato il modello di dimissioni corretto ma basterà che il datore di lavoro indichi, nell’Unilav, l’effettiva data di cessazione. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo.
- In caso di accordo tra le parti, successivo all’invio del modello telematico, che vada a modificare la data di “uscita” del lavoratore dall’azienda, non dovrà essere rifatta la procedura telematica ma il datore di lavoro effettuerà la comunicazione all’Unilav con la nuova data di dimissioni, così come concordata con il lavoratore.
fonte: cliclavoro.gov.it