Min.Lavoro: collaborazioni rese in favore di enti e federazioni sportive

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 6 del 27 gennaio 2016 pdf_icon, ha risposto ad un quesito posto dal CONI e dall’ANCL, in merito all’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.

In particolare, gli interpellanti chiedono se il dettato normativo di cui alla lett. d) della citata disposizione possa essere riferito anche al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“….In forza di una lettura in chiave sistematica delle norme sopra riportate, nonché in ragione delle motivazioni che hanno indotto il Legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato, si ritiene che nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.

Pertanto, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che esulino dall’applicazione della presunzione di subordinazione stabilita dall’art, 2 comma 1, in esame, anche le collaborazioni sportive rese in favore di tali ultimi organismi.”

Fonte: Ministero del Lavoro

 


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