Min.Lavoro: proroga contratti a tempo determinato – normativa emergenziale sisma dell’Aquila

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 21 del 24 settembre 2015 pdf_icon, ha risposto ad un quesito dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), in merito alla proroga dei contratti a tempo determinato prevista per il personale del Comune dell’Aquila e dei Comuni del c.d. Cratere del sisma del 6 aprile 2009, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 e alla conseguente abrogazione del D.Lgs. n. 368/2001.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“…Il quadro normativo di riferimento della descritta disciplina derogatoria è mutato a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 che, nel riordinare in modo organico le diverse tipologie contrattuali, ha abrogato il D.Lgs. n. 368/2001 (artt. 55, comma 1 lett. b).
Tale modifica non pregiudica però le deroghe introdotte dalle vigenti disposizioni per la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati sulla base della normativa emergenziale, anche con riguardo alla possibilità di superare il limite dei 36 mesi, attualmente fissato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.
Ciò in ragione del fatto che tale ultimo provvedimento ha sostanzialmente recepito i contenuti del D.Lgs. n. 368/2001, in attuazione della delega contenuta nella L. n. 183/2014 e della circostanza che lo stesso Legislatore ha prorogato per gli anni 2016 e 2017 il regime derogatorio in questione con la L. n. 125/2015, entrata in vigore successivamente allo stesso D.Lgs. n. 81/2015 .
Conseguentemente il rinvio contenuto nell’art. 1, comma 445, della L. n. 190/2014 ai “vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368” deve intendersi riferibile ai medesimi vincoli previsti per tale tipologia contrattuale dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 .
Relativamente alle disposizioni normative speciali sopra citate restano fermi: gli ambiti soggettivi (intesi come amministrazioni destinatarie), quelli oggettivi (riferiti ai rapporti di lavoro), i limiti temporali (annualità richiamate) ed i vincoli finanziari espressamente indicati.”.

Fonte: Ministero del Lavoro

 


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