INL: sanzione per mancata COT nell’ipotesi di contestazione della maxi-sanzione

La Direzione Centrale Coordinamento Giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato il parere n. 2089 del 18 ottobre 2022, con il quale fornisce un chiarimento in merito alle sanzioni da non applicare in caso di irrogazione contestuale della maxisanzione.

 

I chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro

Con riferimento a quanto in oggetto si rappresenta che il comma 3-quinques dell’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) comprende tra le sanzioni da non applicare, in caso di irrogazione contestuale della maxisanzione, quelle previste dal comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 276/2003.

La disposizione in questione sanziona, tra l’altro, anche l’omessa comunicazione di cessazione, prevista dall’art. 21, comma 1, L. n. 264/1949 (come sostituito dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 297/2002).

Pertanto, anche tale sanzione non troverà applicazione in caso di contestazione della “maxisanzione”.

Tuttavia, va precisato che la violazione riferita all’omessa comunicazione di cessazione potrà dirsi assorbita solo nell’ipotesi in cui il rapporto oggetto di accertamento si sia svolto dall’inizio alla fine completamente “in nero”.

Diversamente, quando il rapporto sia iniziato in modo irregolare e, successivamente, sia proseguito in modo regolare sino alla sua conclusione – e sia quindi “emerso” anche in ragione di accertamento ispettivo – l’omissione della successiva comunicazione di cessazione del rapporto sarà sanzionabile ai sensi del citato art. 21 della L. n. 264/1949 .

 

la parere n. 2089/2022

 

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

 


 

La prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su