INL: diffida accertativa e procedure di conciliazione

inl

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la lettera circolare n. 5066 del 30 maggio 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito a possibili interferenze tra il procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali e le procedure di conciliazione svolte presso l’ITL, la sede sindacale o nelle forme della risoluzione arbitrale.

 

I chiarimenti dell’Ispettorato del lavoro

Va premesso che l’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004 stabilisce espressamente che il tentativo di conciliazione vada promosso dal datore di lavoro presso le sedi territoriali di questo Ispettorato; scelta, questa, che appare coerente con la peculiare natura dell’istituto fondato su un accertamento ispettivo in  ordine all’an e al quantum debeatur in favore del lavoratore, secondo i principi di certezza, liquidità ed  esigibilità del credito.

Con circolare n. 24/2004 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha altresì chiarito che le  modalità di espletamento della conciliazione, in ragione di una interpretazione letterale e sistematica della  norma, sono quelle previste dal precedente art. 11 (conciliazione monocratica).

La circostanza che le pretese retributive siano oggetto di un accertamento ispettivo non può non  avere riflessi sulla fase conciliativa; sotto tale aspetto, quindi, oltre ai limiti indicati nella circolare n. 36/2009  in materia di conciliazione monocratica ex art. 11, la citata circolare n. 24 ha previsto che la conciliazione sulle retribuzioni non può avere riflessi sull’imponibile contributivo che dovrà essere comunque calcolato, secondo quanto accertato dall’organo ispettivo, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989).

Alla luce di tali osservazioni, non appare possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall’art. 12, sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa sia in fase successiva.

Ne consegue che, una volta adottata e validata la diffida accertativa, eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi potranno essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione.”

 

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

 


 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su