INL: attività di vigilanza – profili previdenziali e assicurativi
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. 103/2017/RIS del 27 marzo 2017, con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in materia di vigilanza qualora intervengano profili di natura previdenziali ed assicurativi.
Questo il testo integrale della nota:
Oggetto: attività di vigilanza – profili previdenziali e assicurativi
Con il D.I. 28 dicembre 2016 è stata individuata la data di piena operativa dell’Ispettorato nazionale de lavoro nel 1° gennaio 2017.
A partire dalla stessa data, come previsto dal D.P.C.M. 23 febbraio 2016, anche al personale ispettivo degli Istituti previdenziali è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Rispetto ai poteri e prerogative che tale qualifica comporta ed agli adempimenti connessi alla funzione, questa Amministrazione ha già avviato uno specifico percorso formativo che prevede ulteriori iniziative a livello territoriale da avviare nei prossimi giorni.
Ciò premesso va altresì evidenziato che, salvo le ipotesi di espressa delega da parte della A.G., l’attività di polizia giudiziaria nell’ambito di accertamenti di carattere lavoristico e previdenziale/assicurativo, in considerazione della ormai quasi totale depenalizzazione dei relativi illeciti (con la sola eccezione della materia della salute e sicurezza sul lavoro), appare assolutamente residuale.
Ordinariamente invece l’attività del personale ispettivo ha come obiettivo l’accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica, ovvero previdenziale o assicurativa, senza che sia prevista a priori – salvo ipotesi specificatamente indicate dall’Ufficio – una verifica di carattere generale.
Ciò premesso, così come avviene per gli accertamenti di carattere lavoristico, normalmente finalizzati al riscontro di specifiche fattispecie di violazione, anche gli accertamenti ispettivi nella materia previdenziale e assicurativa sono orientati alla verifica sul rispetto dei relativi obblighi nei confronti degli Istituti, ferma restando la contestazione, notificazione e gestione di quegli illeciti amministrativi, che il personale ispettivo INPS e INAIL era già tenuto a trattare prima dell’entrata in vigore del citato D.I. 28 dicembre 2016.
In tal senso, il personale ispettivo degli Istituti avrà cura di evidenziare tale ambito di accertamento all’interno del verbale conclusivo, sostituendo la parte di testo “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …:” con il seguente testo: “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …, e attiene esclusivamente alla materia previdenziale/assicurativa di competenza dell’Istituto”, nell’apposito riquadro in premessa agli esiti.
Pertanto, qualora in fase di primo accesso o nel prosieguo dell’accertamento emergano, con evidenza, ipotesi di violazione di disposizioni normative in materia lavoristica che comportino la contestazione di ulteriori illeciti amministrativi, il personale ispettivo degli Istituti, fino a quando non saranno definiti i percorsi formativi sui diversi aspetti della vigilanza in materia di lavoro, avrà cura di interessare l’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine dar vita ad un unico accertamento, comprensivo sia della materia previdenziale/assicurativa che lavoristica.
Parimenti, sempre fino alla definizione dei relativi percorsi formativi da parte degli Istituti sulla materia previdenziale e assicurativa, il dirigente territoriale dell’Ispettorato, unitamente al dirigente territoriale/referente regionale dell’Istituto, in presenza di violazioni previdenziali/assicurative nel corso di una vigilanza avente ad oggetto esclusivamente la materia lavoristica, valuteranno l’opportunità di ampliare l’ambito dell’accertamento ed unificarne gli esiti.
Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro