INL: congedo parentale, indennità giornaliera a favore dei lavoratori turnisti
Pubblicato il 15 Dic 2020
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1116 del 14 dicembre 2020, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al riconoscimento dell’indennità giornaliera per congedo parentale, di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, per i lavoratori turnisti con qualifica di operai tenuti a rendere la prestazione di domenica.
La risposta dell’Ispettorato del Lavoro
Si premette che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 ciascun genitore, indipendentemente dalla situazione lavorativa in cui si trova l’altro genitore ed in relazione a ciascun figlio ha diritto, nei suoi primi dodici anni di vita, di astenersi dal lavoro per il periodo, continuativo o frazionato, previsto dai commi 1 e 2, fruendo dell’indennità di cui al successivo art. 34.
Si ritiene inoltre utile ricordare quanto precisato dall’INPS con circolare n. 41/2006, secondo cui “per quanto riguarda, invece, il congedo parentale (già astensione facoltativa), si ritiene (…) che il diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 32 del T. U. non possa essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale diritto esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa. Vanno pertanto indennizzate nella misura del 30% della retribuzione (…) che la/il lavoratrice/tore percepirebbe qualora non si astenesse e conteggiate come congedo parentale soltanto le giornate di previsto svolgimento dell’attività (comprese le festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le giornate rientranti nelle c.d. pause contrattuali” (v. par. 6.2).
Ne consegue che l’indennizzo è dovuto tutte le volte in cui, sulla base della turnazione, è programmata la prestazione lavorativa, anche quando la stessa sia dunque prevista nella giornata domenicale.
La nota n. 1116 del 14 dicembre 2020
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro
La prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro