INL: aggravante sanzionatoria nelle ipotesi di impiego di lavoratori beneficiari del RDC
Pubblicato il 11 Set 2019
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 7964 dell’11 settembre 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione dell’aggravante sanzionatoria di cui all’art. 3, comma 3 quater, Decreto Legge n. 12/2002, prevista anche nelle ipotesi di impiego di lavoratori beneficiari del RDC, ai sensi dell’art. 7, comma 15 bis, del Decreto Legge n. 4/2019.
La suddetta aggravante trova applicazione non solo nell’ipotesi in cui il lavoratore “in nero” sia l’effettivo richiedente del reddito, ma anche qualora lo stesso, pur non essendo il diretto richiedente, appartenga comunque al nucleo familiare che, per definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 4/2019, risulta destinatario del beneficio.
In particolare, l’ipotesi di reato di cui al citato comma 1 fa riferimento ai casi in cui il richiedente abbia fornito informazioni non vere all’atto della presentazione della domanda e non abbia integrato, entro trenta giorni dalla stessa, le informazioni rese tramite il modello Rdc – Com ridotto (v. https://www.redditodicittadinanza.gov.it/schede/richiedi).
In tal caso quindi rileva, ai fini della configurabilità del reato, l’attività lavorativa “in nero” svolta prima della presentazione della domanda di RDC da parte di uno dei componenti del nucleo e in ragione della quale sia stato percepito reddito non comunicato all’INPS attraverso il modello RDC – Com ridotto.
L’omissione di tale informazione integra la fattispecie di reato di cui al comma 1 a carico del richiedente anche laddove non coincida con il lavoratore “in nero”.
Per la fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 7, la cui condotta è imputabile al lavoratore, rileva l’attività lavorativa “in nero” iniziata dopo la presentazione della domanda di reddito ove la stessa non sia stata integrata con le informazioni relative ai compensi percepiti con il modello RDC Com esteso (https://www.redditodicittadinanza.gov.it/schede/richiedi), informazioni da rendersi, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del citato D.L. n. 4/2019, a cura del lavoratore che percepisce reddito da tale attività e che appartenga ad un nucleo familiare beneficiario di RDC.
In tal caso, quindi, la comunicazione di reato andrà fatta a carico del lavoratore “in nero”.
Non appare rilevante, invece, ai fini della configurabilità dei reati in questione, la materiale percezione delle somme riconosciute a titolo di RDC, né da parte del nucleo generalmente inteso né da parte del soggetto responsabile delle condotte illecite; ciò in quanto le fattispecie sembrano integrare ipotesi di reato di pericolo.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro