INL: potere di disposizione – ipotesi applicative
Pubblicato il 21 Dic 2020
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, con la quale ha fornito le prime indicazioni operative circa il potere di disposizione di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 124/2004, operata dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020).
La risposta dell’Ispettorato del Lavoro
La disposizione potrà essere adottata in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette ad apposite sanzioni penali o amministrative, ossia in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali.
Il riferimento agli obblighi contrattuali violati deve essere interpretato con riferimento al CCNL applicato anche di fatto dal datore di lavoro (cfr. circolare INL n. 5/2020) e in relazione alla parte normativa ed economica del CCNL; deve escludersi di norma, fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato, il riferimento alla parte obbligatoria dei CCNL. (cfr. circolari INL nn. 9/2019 e 2/2020).
La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione. Deve, invece, escludersi l’adozione della disposizione nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti.
Sarà possibile adottare la disposizione anche in relazione a comportamenti pregressi allorquando la condotta richiesta possa materialmente sanare la violazione dell’obbligo ovvero sia funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro. In tal caso la disposizione dovrà indicare un termine (ordinariamente di trenta giorni o più ampio in ragione della natura della violazione) al datore di lavoro per la verifica della sua ottemperanza.
L’utilizzo della disposizione deve comportare una valutazione complessiva della fattispecie concreta oggetto di accertamento, finalizzata a fornire al lavoratore una effettiva tutela. Deve evitarsi, quindi, l’adozione del provvedimento in questione laddove, pur consentita in astratto, determini in concreto possibili effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori.
Si trasmette, in allegato, prospetto contenente elenco non esaustivo di ipotesi applicative del provvedimento in oggetto, nonché modello di disposizione da adottare, attualmente non presente nel sistema SGIL.
Si rammenta, inoltre, come già chiarito nella circolare INL n. 5/2020, che la nuova formulazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 non incide sulla vigenza degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 520/1955 che disciplinano l’originario potere di disposizione relativo alla materia della “prevenzione infortuni” e relativo alle disposizioni di legge per le quali è previsto un “apprezzamento discrezionale” da parte del personale ispettivo, il quale, in tali ipotesi, continuerà a far riferimento alle procedure e alla modulistica in uso.
La nota n. 4539 del 15 dicembre 2020
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro
La prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro