INL: chiarimenti sui Decreti Legge 9 e 11 del 2020
Pubblicato il 12 Mar 2020
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota n. 2179 dell’11 marzo 2020, ha fornito indicazioni in merito alle misure introdotte dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e dal D.L. 8 marzo 2020 n. 11, che hanno effetti sulle attività istituzionali di competenza dell’INL.
D.L. 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“
Articolo 2 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
La disposizione sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (conv. da L. n. 122/2010) di competenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015.
Articolo 5 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per chi ha già provveduto al versamento, non è previsto rimborso.
Le disposizioni sopra indicate (articoli 2 e 5 del D.L. n.9/2020), trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi comuni.
Articolo 10 – Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali
Si premette che ai sensi di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 10 (secondo cui “in caso di aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento”), le disposizioni inerenti la sospensioni dei termini e il rinvio delle udienze processuali dallo stesso previste, inizialmente limitate ai soli comuni (persone fisiche residenti o aziende con sede operativa) di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 e decorrenti dal 22 febbraio, sono state estese per effetto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutti gli altri comuni della Regione Lombardia e ai comuni delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia a decorrere dal 9 marzo fino al 31 marzo, nonché a tutto il territorio nazionale dal 10 marzo al 31 marzo 2020, in forza del D.P.C.M. 9 marzo 2020.
a) Termini atti processuali e rinvio udienze
Il combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo, comporta che le udienze relative a tutti i procedimenti civili sono rinviate al 31 marzo p.v. con le uniche eccezioni dei procedimenti civili individuati dapprima dall’articolo 10, comma 1 e successivamente dall’articolo 2, comma 2 lett. g) del D.L. n. 11/2020. Il regime delle eccezioni non riguarda i procedimenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
In relazione ai medesimi procedimenti sono sospesi, sino al 31 marzo, i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione. Fanno eccezione gli atti relativi ai procedimenti sopra indicati.
Ai sensi del comma 6, infine, per i procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 ed esclusivamente in relazione a quest’ultimi, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca
successiva al 22 febbraio 2020 e fino al 2 marzo 2020 si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.
b) Sospensione termini
Il comma 4 del predetto articolo 10, stabilisce la sospensione fino al 31 marzo del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
La misura vale per tutto il territorio nazionale.
Il termine sospeso riprende a decorrere dal 1° aprile 2020.
In ragione di quanto sopra, fino al 31 marzo 2020 deve ritenersi sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 14 della L. n. 689/1981 per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all’inizio della sospensione ovvero:
• dal 22 febbraio al 31 marzo per i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 9/2020 (2 marzo) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al D.P.CM. 1° marzo 2020;
• dal 9 marzo al 31 marzo per i tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all’ambito territoriale del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
• dal 10 marzo al 31 marzo per tutto il restante territorio nazionale.
Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo i termini per il pagamento in misura minima di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 ed in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981.
Sono altresì sospesi i termini per presentare i ricorsi amministrativi ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché per la presentazione di scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per il pagamento dell’ordinanza -ingiunzione di cui all’art. 18 della L. n. 689/1981.
Qualora la decorrenza del termine abbia avuto o abbia inizio durante il periodo di sospensione suddetto, il termine comincerà a decorrere dalla fine del medesimo periodo.
Misure che hanno effetto su tutto il territorio
Articolo 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
D.L. 8 marzo 2020 n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria“
Misure che hanno effetto su tutto il territorio
Articolo 1- Sospensione dei termini e differimento udienze
L’articolo 1 prevede il rinvio di tutte le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari con l’eccezione dei procedimenti già individuati a norma dell’art. 2 comma 2 lett. g), del D.L. n. 11/2020 dall’8 marzo al 22 marzo. Tale disposizione va armonizzata con gli atti di normazione secondaria già citati, di cui al D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 con i quali le disposizioni in ordine al rinvio delle udienze di cui all’art. 10, comma 1, del D.L. n. 9/2020 sono estese, per effetto del medesimo articolo 10 (ultimo comma) a tutti i comuni d’Italia sino al 31 marzo.
Sono altresì sospesi tutti i termini per il compimento di atti processuali e il corso della prescrizione, salvo le eccezioni sopra richiamate fino al 22 marzo. Tuttavia, anche in tal caso, per i motivi sopra evidenziati, il termine deve ritenersi esteso per tutto il territorio nazionale fino al 31 marzo, salvo diversa indicazione da parte del Ministero di Giustizia.
Le eccezioni inerenti i procedimenti civili elencati al n. 1 del citato art. 2, comma 2, lett. g) come già detto, non riguardano i procedimenti di competenza dell’INL.
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020, dal 1° aprile (e non dal 23 marzo) al 31 maggio i capi degli Uffici Giudiziari possono adottare misure necessarie al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute tra cui, per i procedimenti di competenza:
– il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio nei procedimenti civili con le eccezioni già richiamate (art. 2, comma 2 lett. g, n. 1) che non rientrano nella competenza dell’INL;
– lo svolgimento delle udienze civili che non prevedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori mediante collegamento da remoto (lett. f) oppure mediante lo scambio di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni con adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (lett. h).
Appare quindi necessario verificare i provvedimenti che adotterà il Capo dell’ufficio Giudiziario di appartenenza dei singoli Uffici per verificare le eventuali modalità di trattazione delle udienze o il loro rinvio.
Ai sensi del comma 3, qualora i provvedimenti adottati a cura del Capo dell’Ufficio Giudiziario precludano la presentazione della domanda giudiziale, sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione per i diritti non altrimenti esercitabili.
Il comma 6 estende l’obbligo del deposito telematico di cui al comma 1 dell’art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 (conv. da L. n. 221/2012) anche in relazione agli ulteriori atti e documenti previsti dal successivo comma 1 bis del medesimo articolo 16 bis.
Al riguardo, si rammenta che l’obbligo del deposito telematico di cui al comma 1 del citato articolo 16 bis riguarda esclusivamente i difensori delle parti private, atteso che il medesimo articolo chiarisce che “per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvolgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente”.
Ne consegue che, alla luce di quanto previsto dal precedente comma 3 dell’articolo 2, l’eventuale adozione di provvedimenti da parte del Capo dell’ufficio giudiziario che impediscano, nel termine di dieci giorni antecedenti la data dell’udienza – non oggetto di rinvio d’ufficio – il deposito cartaceo delle memorie di cui all’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2011 non può comportare il maturarsi delle decadenze processuali. Analoghe disposizioni, sono, infine, previste per i procedimenti penali, amministrativi e contabili.
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