INL: inquadramento dello skipper come lavoratore domestico a bordo di imbarcazioni da diporto

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1366 del 13/02/2020 , con la quale, in risposta ad un quesito dell’Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia, fornisce alcuni chiarimenti in merito al corretto inquadramento contrattuale dello skipper impiegato in imbarcazioni da diporto e se lo stesso sia inquadrabile come lavoratore domestico.

Al riguardo appare opportuno evidenziare, in via preliminare, che qualunque attività lavorativa venga svolta su imbarcazioni, comprese quelle da diporto, determina automaticamente l’inquadramento del lavoratore nel ruolo della gente di mare, con la conseguente applicazione della normativa di riferimento.

In base al disposto dell’art. 115 R.D. n. 327/1942 (Codice della Navigazione), il ruolo della gente di mare e della navigazione interna è suddiviso in tre categorie, nell’ambito delle quali devono essere iscritti tutti i lavoratori che prestano la propria opera a bordo di navi e barche.

Nella prima sono ricompresi tutti i lavoratori di stato maggiore e di manovalanza relativi ai servizi di macchina e di coperta quali capitani, marinai e mozzi; nella seconda coloro che svolgono le funzioni di camera, di cucina e gli addetti ai servizi; infine, nella terza categoria rientra il personale addetto al traffico locale nonché alla pesca costiera.

La figura dello skipper o ufficiale di navigazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 171/2005 recante il Codice della nautica da diporto, risulta appartenere al personale  iscritto nel ruolo della gente di mare e della navigazione interna e può essere annoverato, evidentemente, nell’ambito della prima categoria.

L’attività principale o prevalente svolta dallo skipper consiste, infatti, nell’essere al comando dell’imbarcazione da diporto e sovraintendere a tutte le operazioni relative alla navigazione, con conseguente assunzione di responsabilità civile e penale; si ritiene, ad ogni modo, che tale inquadramento non precluda la possibilità di espletare anche mansioni accessorie o strumentali rispetto all’attività principale riconducibili a quelle proprie di un lavoratore domestico.

Pertanto, anche nel caso in cui lo skipper sia l’unico addetto anche alle ulteriori attività “domestiche”, come attività accessorie, l’inquadramento nel ruolo specifico della gente di mare nonché la  riconducibilità alla prima categoria di tale ruolo esclude la possibilità di comunicare l’assunzione dello skipper quale lavoratore domestico.

Infatti, l’assunzione dello skipper come lavoratore dipendente sulle imbarcazioni da diporto avviene sempre attraverso la specifica comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 297/2002 e del relativo regolamento attuativo e del D.M. 24 gennaio 2008 (c.d. Comunicazione UNIMARE).

La suddetta comunicazione, da effettuarsi anche per il personale con funzioni di assistenza in cucina o altro sulle imbarcazioni in questione, è pluiriefficace in quanto, così come avviene per la generalità dei lavoratori con il modello UNILAV, assolve anche agli obblighi comunicazionali nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali e del Servizio di assistenza sanitaria destinato al personale navigante (Sasn).

 

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

 


 

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Autore: La Redazione

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