INL: appalto illecito – sanzionabilità delle pubbliche amministrazioni
Pubblicato il 23 Gen 2020
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 422 del 17 gennaio 2020, con la quale, in risposta ad un quesito dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Torino, fornisce l’esatta portata applicativa dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, in riferimento alla possibile estensione alla Pubblica Amministrazione dell’impianto sanzionatorio previsto in caso di somministrazione o appalto illecito.
Questa la risposta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
Gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, intervenuti a dirimere contrasti in ordine alla portata risolutiva dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, evidenziano la volontà del legislatore di escludere dal campo di operatività del decreto sia il personale delle pubbliche amministrazioni, sia le pubbliche amministrazioni in quanto tali, mentre “l’unica norma che realmente prevede una disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni è l’art. 86 comma 9” (cfr. Cass. sent. n.15432/2014).
Tale disposizione stabilisce l’applicabilità, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, della disciplina della somministrazione a tempo determinato e del regime sanzionatorio di cui all’art. 19 del decreto in parola, il quale prevede espressamente l’applicazione di sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro, mentre nulla prevede esplicitamente in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto.
Pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 18, commi 1, 2 e 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, resta limitato al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato. Trattandosi di norma a carattere sanzionatorio non è peraltro suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva nei confronti di un soggetto pubblico.
Da ultimo, come ricordato dalla Suprema Corte, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013 le previsioni di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 “non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni” ma tale esclusione non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebitabile all’appaltatore, poiché il lavoratore potrà comunque avvalersi della tutela civilistica di cui all’art. 1676 c.c. e quella di cui al codice degli appalti.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro