INL: impianti di videosorveglianza e modifica degli assetti aziendali

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la lettera circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019, con la quale ha fornito – ai propri uffici territoriali (ITL) – chiarimenti circa la corretta applicazione dell’art. 4 della L. 300/1970 nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.

Viene in particolare posta la questione se, in tali fattispecie, si renda necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative, o sia invece sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi dell’Ispettorato.

 

Queste le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro:

“…il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti … non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti:

  • dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
  • delle modalità di funzionamento.

Anche al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive, si ritiene pertanto opportuno che, nei casi in esame, il titolare subentrante:

  • comunichi all’Ufficio [ITL] che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;
  • renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.

Laddove peraltro non ricorra l’evidenziata condizione di invarianza dei richiamati presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.”

 

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

 


 

La Redazione

Autore: La Redazione

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