INL: diffida accertativa – chiarimenti per gli ispettori

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 6 del 5 ottobre 2020, con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, le prime indicazioni per un corretto utilizzo della diffida accertativa (articolo 12, del Decreto Legislativo n. 124/2004), così come modificata dall’articolo 12-bis del Decreto Legge n. 76/2020 (convertito con la legge n. 120/2020).

L’INL ricorda che tutta la nuova disciplina recata dall’art. 12 bis del Decreto Legge n. 76/2020 riguarda esclusivamente le diffide accertative da notificare dopo la sua entrata in vigore. Per i provvedimenti notificati prima del 15 settembre u.s. (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 76/2020) troverà invece applicazione la previgente disciplina, anche in relazione alla eventuale presentazione e decisione dei ricorsi da parte del Comitato per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo n. 124/2004.

 

La circolare n. 6 del 5 ottobre 2020

 

Art. 12 – Diffida accertativa per crediti patrimoniali

1. Qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni  del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi  solidalmente responsabili dei crediti accertati.

2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale  sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida  al direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo.

 

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

 


 

La prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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