INL: COVID-19 – CIG anche per i lavoratori in nero accertati dagli ispettori
Pubblicato il 19 Mag 2020
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 64 del 15 maggio 2020, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compatibilità della richiesta di cassa integrazione con causale CIGO COVID-19, disciplinata dall’articolo 19, Decreto Legge n. 18/2020, anche in relazione a dipendenti regolarizzati a seguito di accesso ispettivo.
Come noto, il citato articolo 19 al comma 1, prevede che “i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020”.
Tale possibilità è prevista in relazione ai lavoratori che “…devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020”.
Su tale disposizione è intervenuto il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 che, all’articolo 41, ha stabilito l’estensione delle disposizioni di cui sopra anche “ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020”.
L’accesso ai trattamenti di integrazione salariale quindi appare essere condizionato alla circostanza che il lavoratore sia stato assunto entro il termine del 17 marzo (termine che potrebbe essere peraltro oggetto di ulteriore estensione per effetto di provvedimenti normativi in corso di definizione).
In ragione di ciò non sembrano sussistere motivi ostativi alla concessione del trattamento della cassa integrazione CIGO COVID – 19, in quanto dal quesito prospettato emerge che i lavoratori interessati dell’azienda ispezionata sono stati assunti, anche se ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, il 31 gennaio 2020.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro