INL: Operatori soccorso alpino e speleologico – novità introdotte dal D.L. n. 87/2018
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 6 del 3 aprile 2019, con la quale ha fornito i chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Legge n. 87/2018 e alle sue applicazioni nei confronti degli operatori del soccorso alpino e speleologico che prestano le attività di cui alla Legge n. 74/2001.
Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), riconosciuto dalla L. n. 74/2001 come espressione del “valore di solidarietà sociale” e “servizio di pubblica utilità”, provvede in particolare al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Il CNSAS contribuisce altresì alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.
Per quanto qui interessa assume rilievo anzitutto la disposizione di cui all’art. 3 della L. n. 74/2001, secondo cui “l’attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro”, ferma restando la possibilità che le stesse possano dar luogo a forme di collaborazione personale e continuative.
Trattasi dunque di collaborazioni finalizzate ad operare in determinati contesti (territorio montano, ambiente ipogeo e zone impervie del territorio nazionale) e che si concretizzano nello svolgimento di attività di soccorso, recupero dei caduti, prevenzione e vigilanza degli infortuni.
Le attività dei collaboratori in questione, proprio in ragione del loro contenuto, possono dunque ritenersi organizzate in funzione di tempi e di luoghi strettamente connessi alla necessità di far fronte ad un determinato evento, di solito di natura imprevedibile sia in relazione al suo verificarsi sia alla concreta attività richiesta per farvi fronte.
Ragion per cui l’elemento della etero-organizzazione del committente, nell’ambito delle collaborazioni di cui alla L. n. 74/2001, appare intrinsecamente affievolito, atteso che non è quest’ultimo a poter scegliere compiutamente tempi e luoghi della prestazione.
Ad ogni buon conto, come anticipato, la novità introdotta nel corpo dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 esclude le collaborazioni degli operatori di cui alla L. n. 74/2001 dagli effetti “estensivi” della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, peraltro più dettagliatamente indicati nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicata in premessa.
Trattasi di una novità introdotta dalla legge di conversione del D.L. n. 87/2018 (L. n. 96/2018) e che pertanto trova applicazione in relazione alle prestazioni rese a far data dal 12 agosto 2018, siano queste relative a contratti sottoscritti prima di tale data o successivamente ad essa.
Sulla base di tali premesse occorre dunque richiamare l’attenzione del personale ispettivo su quanto sopra affinché, nell’ambito delle attività di competenza, tenga in considerazione sia l’ampio margine di autonomia che di per sé caratterizza le collaborazioni di cui alla L. n. 74/2001, sia la loro esclusione dall’ambito applicativo dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro