INL: intermediazione di lavoro per le cooperative consorziate in forza dell’autorizzazione al consorzio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1101 dell’11 dicembre 2020, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla liceità dell’attività di intermediazione di lavoro, di cui agli artt. 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 276/2003, esercitata da parte delle cooperative consorziate in forza dell’autorizzazione conferita al consorzio.

 

La risposta dell’Ispettorato del Lavoro

Si ritiene anzitutto opportuno evidenziare che l’art. 5, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003, nell’elencare i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 4 del medesimo decreto individua, tra gli altri, la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative; conseguentemente l’autorizzazione in argomento costituisce un provvedimento amministrativo a destinatario individuato che abilita il soggetto istante allo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4 del citato D.Lgs. n. 276/2003.

In ragione della autorizzazione conferita al consorzio si ritiene che le società consorziate indicate nella richiesta di autorizzazione possano esercitare l’attività di intermediazione di cui al D.Lgs. n. 276/2003 subordinatamente al soddisfacimento dei requisiti logistici, patrimoniali e professionali previsti dal D.M. 10 aprile 2018 che riguardano “la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali”.

Tale orientamento risulta peraltro in linea con quanto evidenziato dall’ANPAL con nota prot. n. 7218 del 12 giugno 2018, secondo la quale “anche i consorziati potrebbero regolarmente svolgere l’attività autorizzata alla stregua di sedi operative/filiali del Consorzio e previo utilizzo del marchio del Consorzio medesimo, senza che ciò determini necessariamente fattispecie vietate dalla normativa. A tali fini, si ritiene che ogni consorziato – ferma restando la necessità che il rapporto tra Consorzio e consorziati non si sostanzi nella presenza di soggetti giuridici o centri di imputazione di responsabilità del tutto distinti – dovrebbe possedere, in qualità di filiale, i requisiti previsti dalla normativa circa le unità minime di personale “qualificato” richieste, nonché l’adeguatezza dei locali adibiti anche a sportello ai sensi della normativa di riferimento (cfr. da ultimo D.M. 10 aprile 2018)”.

L’eventuale successiva integrazione del consorzio con l’aggiunta di ulteriori consorziati comporterà invece la necessità di richiedere una ulteriore autorizzazione, ad integrazione di quella già rilasciata, al fine di consentire a quest’ultimi di esercitare anch’essi l’attività già autorizzata.

Da ultimo, si rimette alla valutazione dell’ANPAL l’opportunità di specificare che ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui all’art. 4 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di fideiussione di cui al successivo art. 5 debba essere stipulato per un importo definito sulla base dei dati di fatturato di tutte le società consorziate.

 

La nota n. 1101 dell’11 dicembre 2020

 

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

 


 

La prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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