INL: organizzazione del lavoro per gli addetti ai servizi di vigilanza privata
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1062 del 30 novembre 2020, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di applicare al settore della vigilanza privata la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003.
La risposta dell’Ispettorato del Lavoro
La disciplina dell’attività di vigilanza privata è rinvenibile all’interno del TULPS e dei provvedimenti di rango regolamentare – R.D. n. 635/1940; D.M. n. 269/2010 – nonché nelle previsioni della contrattazione collettiva di settore.
Con riferimento alla specifica organizzazione dell’orario di lavoro l’art. 41, comma 3, del D.L. n. 112/2008 ha modificato l’art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003, prevedendo espressamente l’esclusione del settore della vigilanza privata dal campo di applicazione dello stesso decreto del 2003.
Ciò ha comportato, tra l’altro, la perdita di efficacia del D.I. 27 aprile 2006 emanato in virtù della precedente disciplina.
Pertanto, l’organizzazione dell’orario di lavoro del settore della vigilanza privata, comprensiva della disciplina delle ferie, dei riposi e delle pause dal lavoro, trova la propria regolamentazione esclusivamente nella fonte contrattuale.
Ciò vale, senza ombra di dubbio, per tutti i servizi che possono essere espletati solo dagli operatori economici in possesso della licenza di cui all’art. 134 TULPS per lo svolgimento di servizi di vigilanza e investigazione privata.
Non rientrano invece nelle predette attività i c.d. servizi di portierato o di “global service”, attività liberalizzate a seguito della L. n. 340/2000, la cui individuazione è attualmente ricavata, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’interno con circolare del 23 aprile 2019 attraverso “un processo ermeneutico “per differenza”, sottraendo cioè dall’insieme dei diversi servizi erogabili quelli che gli artt. 133 e 134 TULPS e i discendenti provvedimenti normativi riservano in esclusiva agli istituti di vigilanza privata ed alle guardie particolari giurate.”.
Ciò premesso, si ritiene che l’esclusione dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 prevista dall’art. 2, comma 2, riferita agli “addetti ai servizi di vigilanza privata” come sopra individuati, vada confermata anche in relazione al regime sanzionatorio previsto dall’art. 18 bis del medesimo decreto, ferma restando la piena utilizzabilità del nuovo potere di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 per indurre il datore di lavoro al rispetto di obblighi che trovano la propria fonte esclusiva nella contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda i “Servizi Fiduciari”, la previsione contenuta all’art. 10 della apposita sezione del CCNL stabilisce che, “in relazione ai commi 4 e 5 dell’art. 4 del D.lgs. n.66/2003”, opera il medesimo limite delle 48 ore a settimana, come media riferita ad un periodo di 12 mesi. Senonché per tali attività, non espressamente menzionate dall’art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003, non si ritiene possibile escludere l’applicazione della disciplina di cui allo stesso D.Lgs. n. 66/2003 anche in virtù del disposto dell’art. 17 in cui tali servizi sono peraltro richiamati in relazione alle deroghe di cui agli artt. 7, 8, 12 e 13 del medesimo decreto legislativo.
La nota n. 1062 del 30 novembre 2020
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro
La prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro