INL: Diffida accertativa e procedure da sovraindebitamento e/o fallimento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 2414 del 21 dicembre 2023, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla diffida accertativa nel caso in cui l’azienda abbia in atto una procedura da sovraindebitamento e/o fallimento.

In particolare, se in caso di fallimento del datore di lavoro ovvero di attivazione da parte dello stesso di procedure da sovraindebitamento, sia corretto non adottare il provvedimento di diffida accertativa difettando il requisito della esigibilità.

 

Questa la risposta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Come noto, le modifiche apportate nel 2020 al provvedimento di diffida accertativa, oltre che volte ad ampliare le reali possibilità di tutela dei lavoratori, sono state dirette a semplificare le procedure di emanazione del provvedimento. Pertanto, come precisato dal comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, “decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo”.

Con particolare riferimento alla “automatica formazione del titolo esecutivo”, la diffida adottata dal personale ispettivo acquista automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza alcun provvedimento ulteriore da parte del Dirigente di sede o altro provvedimento da parte dell’Ufficio:

  • trascorsi 30 giorni dalla notifica, salvo che non sia promosso un tentativo di conciliazione o sia presentato ricorso al Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto;
  • in caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa, attestato da apposito verbale;
  • in caso di rigetto del ricorso. L’eventuale accoglimento del ricorso impedisce pertanto la formazione del titolo esecutivo. Nel caso di accoglimento parziale sarà invece necessario rettificare il provvedimento di diffida in conformità alle indicazioni contenute nella decisione del ricorso e notificarlo al datore di lavoro e al lavoratore, il quale potrà sin da subito attivare eventuali procedure esecutive.

Nel fornire le prime indicazioni operative con la circolare n. 6/2020, si è altresì precisato che “rimangono confermate le previgenti indicazioni contenute nella circolare n. 1/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nelle successive e più specifiche note di chiarimento di questo Ispettorato”.

Pertanto, in relazione al quesito proposto, nell’eventualità che le procedure concorsuali in oggetto siano state già aperte al momento dell’adozione del provvedimento di diffida accertativa, si concorda con quanto rappresentato. In tali ipotesi, permangono le ragioni di non adottabilità dell’atto già esplicitate nelle note sopra citate in quanto risulta, in virtù del vincolo stabilito dall’art. 150 del D.Lgs. n. 14/2019 (ex art. 51 L. Fall.), carente il carattere dell’esigibilità in relazione al credito accertato.

 

la nota n. 2414 del 21 dicembre 2023

 

Vedasi anche

 

Fonte: INL

 


 

La prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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