INL: crediti erariali iscritti a ruolo – prescrizione quinquennale
Pubblicato il 10 Set 2019
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 7722 del 4 settembre 2019, con la quale, rispondendo ad un quesito dell’ispettorato territoriale del lavoro di Avellino, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.
In particolare, l’INL fa riferimento all’orientamento espresso in materia dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali, con sentenza n. 23397/2016, si sono pronunciate sulla possibilità di applicare la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, prevista dall’articolo 2953 c.c., alle “fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali … nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative (…)”.
Con la citata sentenza la Suprema Corte, nel ribadire che la cartella di pagamento ha “natura di atto amministrativo” e come tale “è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, ha ritenuto non applicabile a tali atti la disposizione contenuta nel suddetto art. 2953 c.c., in quanto la stessa trova applicazione alle ipotesi di riscossione coattiva dei crediti solo quando il titolo è costituito da un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.
Nella sentenza la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che, non trovando applicazione l’art. 2953 c.c., la decorrenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella stessa, pur determinando la sostanziale “irretrattabilità del credito … non determina anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario”.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro