INL: chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento di diffida amministrativa

La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024, con la quale, ad integrazione delle note n. 1357 del 31 luglio 2024 e n. 6774 del 17 settembre 2024, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative e procedurali relative al provvedimento di “diffida amministrativa”, previsto dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024.

Diffida amministrativa ora per allora

La disposizione di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024 ha natura procedurale e la stessa trova applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

Pertanto (ferma restando l’assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell’arco del quinquennio precedente l’inizio dell’accertamento), il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all’elenco allegato alla nota n. 6774 del 17/09/2024 sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. L’adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti altresì finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’art. 6, co. 1, del D. Lgs. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura.

Con specifico riguardo all’indagine sulla recidiva va precisato che, allo stato attuale, occorre richiedere espressamente al trasgressore l’eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all’ultimo quinquennio.

Modalità di notifica del provvedimento

Il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato. Dal perfezionamento della relativa notificazione, difatti, decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo. Conseguentemente, ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l’utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla Legge n. 890/1982 in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.

 

la nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024

 

Vedi anche

 

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

 


 

La prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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