INL: cambia la modalità di comunicazione Lavoratori autonomi occasionali – chiarimenti
Pubblicato il 29 Mar 2022
La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 573 del 28 marzo 2022, con la quale ha fornito alcune indicazioni per effettuare la comunicazione utilizzando la nuova applicazione,presente su Servizi Lavoro e accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, predisposta dal Ministero del lavoro e operativa dal 28 marzo 2022.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi:
- entro 7 giorni,
- entro 15 giorni
- entro 30 giorni.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022. A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo comunicativo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
la nota n. 573 del 28 marzo 2022
La normativa e la prassi di riferimento
- art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215
- la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022
- la nota n. 109 del 27 gennaio 2022
- la nota n. 393 del 1° marzo 2022
- Tutte le FAQ dell’Ispettorato del Lavoro
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro
La prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro