Min.Lavoro: obbligo della sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 8 del 12 maggio 2016, ha fornito, a Utilitalia, un parere in merito alla “corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008”.
In particolare l’istante chiede di sapere “nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati”.
La sintesi della risposta:
“In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).
Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.”.
Fonte: Ministero del Lavoro