Min.Lavoro: applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 10 del 2 novembre 2015, ha fornito, alla Confindustria, un parere in merito “all’ambito di applicazione del DPR 177/2011 (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale”, come disciplinate dal d.l.vo n. 272/1999.
La sintesi della risposta:
Ai sensi dell’art. 62 comma 2 d.lgs. 81/2008 le disposizioni di cui al Titolo II non si applicano “… ai mezzi di trasporto”.
il D.P.R. 177/2011, in attesa della definizione “di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti sospetti di inquinamento di cui agli art. 66 e 121 nonchè dell’Allegato IV, punto 3 del D.lgs. 81/2008.
Il D.lgs. 272/1999, art. 1, lett. e) prevede l’obbligo di “adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio” – tra cui i rischi di inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi, specificatamente richiamati negli articoli 12,13, 17,25,36,46,48 e 49 del medesimo decreto
Fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni “di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in amito portuale”, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ed in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonchè dell’emanazione dei decreti di cui all’art. 3 comma 2 del d.lgs. 81/2008, si esclude, in vigenza dell’attuale normativa, l’applicabilità del DPR 177/2011 nell’ambito delle lavorazioni disciplinate dal D.lgs. 272/1999,
Fonte: Ministero del Lavoro
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