Min.Lavoro: Assenza del DURC nei cantieri temporanei o mobili
Pubblicato il 5 Apr 2016
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 1 del 21 marzo 2016, ha fornito, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, un parere in merito agli obblighi del committente responsabile dei lavori e dell’estensione della previsione che tratta dell’assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi’. In particolare l’istante chiede di sapere:
L’esatto significato della dizione “in assenza del documento unico di regolarità contributiva” ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi;
se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle ammimstrazioni concedenti che – nell’ambito dei compiti di autonoma richiesta del DURC introdotte con le normative di semplificazione amministrativa – al momento della ricezione del DURC irregolare prevedono a notificare al committente l’irregolarità, sospendendo l’efficacia del titolo abilitativo. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all’art. 90, comma 10, secondo periodo, d.lgs. 81/2008 (“L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente”), che specifica una particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo dell’organo di vigilanza” in cantiere e quindi con il riscontro della “assenza del DURC”.
La rispostain sintesi:
“In merito al primo quesito l’art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all’allegato XIII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la suddetta verifica può essere effettuata attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi dei:
certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
documento unico di regolarità contributiva;
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.
Cio posto, come meglio specificato nella recente normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30/01/2015), si evidenzia che per “assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)” deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso.
In altri termini se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un “DURC irregolare” non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare. Non a caso l’art. 2, co 2 e l’art. 7 del DM 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l’esito positivo) della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di “assenza di regolarità nell’art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per la regolarizzazione, all’esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del DURC.
Ne consegue che il DURC, essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento, non può essere emesso in caso di irregolarità.
Al riguardo si fa presente che mentre nell’ambito dei lavori privati, corne previsto dall’art. 90, co 9, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese e lavoratori autonomi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell’ambito degli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza dell’art. 16 bis, co 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia in forza dell’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 in base al quale “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore” (vedi Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2012).
Occorre evidenziare che, nell’ambito dei lavori privati dell’edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il DURC all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, comne previsto dall’art. 14, co 6-bis del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con la Legge n. 35 del 4 aprile 2012.
In merito al secondo quesito la Commissione ritiene che l’amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa.”.
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