Min.Lavoro: applicazione del TU sulla Sicurezza ai dipendenti della Polizia Locale
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 3 del 16 maggio 2018, ha fornito, al Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP), un parere in merito al se, e in che misura, l’art. 3 comma 2 [d.lgs. n. 81/2008] si applichi nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere incardinati nelle Forze «destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica».
Viene, altresì, chiesto se “… anche alla luce del DVR allegato [riferito a quello della Polizia Municipale di Vibo Valentia] le postazioni mobili o soggette a cambiamento, ed in particolare i luoghi succitati dei roghi, costituiscano ambiente di lavoro alla luce delle norme appena richiamate e se, pertanto, vi sia un obbligo, da parte dei Comandi di Corpi di Polizia Locale, di predisporre le misure di sicurezza generali predisposte dal TU (artt. 62 e segg., 42 e segg.) e, più specificamente, quelle di cui all’allegato IV del medesimo Decreto (artt. 1, 2, 4) nell’ambito della attività di presidio dei roghi medesimi”.
La risposta del Ministero del Lavoro:
Per quanto concerne il primo quesito, il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 si applica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l’attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, qualora l’attività comporti – ai sensi degli articoli 3 e 5 della già citata legge n. 65/1986 – lo svolgimento di “compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
Relativamente al secondo quesito, si rappresenta che “ferme restando le disposizioni di cui al titolo I”, per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, si intendono, unicamente ai fini dell’applicazione del Titolo II, i “luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Si precisa, infine, che questa Commissione dovendosi esprimere su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non può pronunciarsi in ordine all’adeguatezza di specifici documenti, tuttavia ritiene opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa.
Fonte: Ministero del Lavoro