Min.Lavoro: la formazione del RSPP – validità di un aggiornamento tardivo
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 15 del 29 dicembre 2015, ha fornito, alla Regione Marche, un parere in merito all’aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. In particolare l’istante chiede di sapere “se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, la mancata frequenza entro il 14.02.2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l’annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza”.
La sintesi della risposta:
In analogia a quanto precisato nel citato Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste.
Fonte: Ministero del Lavoro