Min.Lavoro: obblighi per il datore di lavoro che svolge attività esclusivamente presso unità produttive del committente

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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 1 del 14 febbraio 2018, ha fornito, all’ANIP, un parere in merito  alla corretta interpretazione circa l’erogazione di servizi a soggetti committenti, qualora “si trova nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l’appalto, ma utilizza locali della Committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e soprattutto eroga i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.)”.

In particolare, i pareri richiesti riguardano i seguenti tre quesiti:

1) Per un DL che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive del DL Committente, l’obbligo imposto dall’art.18, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 può ritenersi assolto attraverso la presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze?
2) Le sue squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i Soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?
3) La presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nell’ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all’art. 26 del T.U. Sicurezza: questa presa d’atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del PGE stesso, è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo per l’Appaltatore di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008?

 

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo occorre premettere che l’articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 prevede che: “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (…) b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

L’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, inoltre, che “ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b) – ossia dei lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) – il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici…”.

In considerazione, dunque, di quanto previsto dal citato articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 il numero degli addetti non può essere aprioristicamente determinato, in quanto la designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora sia previsto.

L’articolo 46, comma 4), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che: “Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998”.

Il citato decreto definisce “i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi” (art. 1, comma 1).

Il successivo articolo 5 prevede che:
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’articolo 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”.

Il piano di emergenza, in particolare, costituisce l’insieme di tutte le istruzioni, dei comportamenti e delle procedure da seguire in caso di emergenza, con specifico riferimento ai casi di lotta all’incendio e di evacuazione.

Lo scopo del piano di emergenza è, dunque, quello di ridurre le conseguenze di un incidente mediante l’uso razionale delle risorse umane e materiali disponibili. Il suddetto piano deve, quindi, contenere semplici e chiare indicazioni sulle modalità delle operazioni di pronto intervento in caso di pericolo.

Secondo quanto previsto dal menzionato allegato VIII del d.m. 10 marzo 1998, i fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:
“- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
– il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
– il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
– i lavoratori esposti a rischi particolari;
– il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
– il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori”.

Riguardo, infine, all’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, come già espresso nella risposta all’interpello n. 6/2013 del 2 maggio 2013, “…ai sensi dei commi 1 e 2 in capo al datore di lavoro committente gravano i seguenti obblighi:
1) verificare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3) promuovere, in particolare:
– la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
– il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il comma 3 dell’articolo 26 impone, inoltre, al datore di lavoro, l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (di seguito, DUVRI), il quale deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, per espressa previsione legislativa, non trova applicazione con riferimento ai “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”; ciò in quanto evidentemente il Legislatore, in relazione a tali rischi, da considerare “tipici” dell’attività dell’impresa o dei lavoratori autonomi, non ne ritiene – ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo in questione – necessaria la puntuale identificazione in un documento.
Al riguardo (cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, in Gazzetta Ufficiale, 15 marzo 2008) va evidenziato che è possibile parlare d’interferenza ove si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, in altre parole, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro, servizio o fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto, con la conseguenza che il DUVRI dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. Inoltre, resta inteso che nel documento in parola non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione del rischio e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.”.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro” (in questo, inequivoco, si veda l’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008), non potendo pronunciarsi sulla correttezza delle modalità in base alle quali le singole aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro oggetto, eventualmente, di specifico accertamento in sede ispettiva.

Per tale ragione, non si considerano, in questa sede, le richieste di ANIP volte ad ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge.

Per quanto, invece, attiene agli obblighi generali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, non vi è dubbio che anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come – ad esempio – nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.

D’altra parte, in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 26, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire “agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

Inoltre, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente (cfr. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008).

Tanto premesso, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


ANNON.OGGETTO
20246Formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
20245Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
20244Presenza del preposto nel cantiere
20243Utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica dei percorsi formativi
20242Sicurezza - numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione
20241Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)
20235Figura del preposto
20234Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - interpretazione commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro
20233Formazione obbligatoria per i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
20232Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
20231Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working
20223Numero dei RSPP
20222Obbligo di sorveglianza sanitaria ex art. 18 comma 1 lettera c) e art. 41 Dlgs 81/08
20221Riunione periodica art. 35 - medico competente
20202RLS nella PA e diritto alla fruizione del servizio mensa
20201Attrezzature di lavoro – formazione ed addestramento
20198Medico Competente e comunicazione alle ASL (art. 40, comma 1, D.L.vo 81/2008)
20197Medico Competente della Polizia di Stato – distanza dai luoghi di lavoro assegnati
20196Misure di protezione collettiva – obblighi per i datori di lavoro
20195Procedure per la disposizione della segnaletica stradale per attività lavorative aggiornamento della formazione
20194Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico
20193Corsi di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza – numero di partecipanti
20192Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare ESEDI all’amianto
20191Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e per RSPP e coordinatori per la sicurezza
20187Soggetti formatori per corsi in modalità e-learning
20186Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo
20185Sicurezza del lavoro in ambito ferroviario
20184Sicurezza del lavoro per i tirocini presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro
20183Applicazione del TU sulla Sicurezza ai dipendenti della Polizia Locale
20182Attività di vigilanza e incompatibilità con l’attività di medico competente
20181Obblighi per il datore di lavoro che svolge attività esclusivamente presso unità produttive del committente
20172Necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
20171Vendita di attrezzature di lavoro – art. 23 TU Sicurezza
201619Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso
201618Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza
201617Applicazione DM 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi
201616Presenza del RLS nelle società ove operano esclusivamente soci lavoratori
201615Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale
201614Oneri delle visite mediche ex art. 41 del DLvo n. 81/2008
201613Costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso
201612Applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del DLvo 81/08 in caso di cantieri stradali
201611Valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree
201610Gestione dell’amianto negli edifici
20169Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati
20168Obbligo della sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore
20167Modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro
20166Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi
20165Applicazione del D.L.vo 81/2008 agli studi associati degli infermieri
20164Formazione specifica dei lavoratori
20163Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione
20162Soccorso qualificato in ambito ferroviario
20161Assenza del DURC nei cantieri temporanei o mobili
201516I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi
201515La formazione del RSPP – validità di un aggiornamento tardivo
201514La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi
201513Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori
201512Normativa in materia di sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo
201511Composizione commissione d’esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
201510applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati
20159aggiornamento del formatore-docente ai sensi del D.I. 6 marzo 2013
20158applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente
20157istituto della delega di funzioni, di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008
20156corrispondenza tra codici ateco e formazione rspp
20155Interpretazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati
20154Formazione e valutazione rischi per mansioni ricomprese tra attività di una medesima figura professionale
20153Applicazione dell’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari
20152Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
20151Criteri per la segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
201425costi di manutenzione degli apprestamenti
201424RSPP anche non dipendente dell'azienda
201423procedure nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento
201422dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione
201421criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
201420elezione del RLS nelle imprese con pi๠di 15 lavoratori
201419aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza
201418visite mediche al di fuori degli orari di servizio
201417il Rappresentante dei lavoratori del gruppo
201416nomina, revoca e durata in carica dei RLS
201415Corsi di aggiornamento per chi svolge attività  lavorativa in presenza di traffico veicolare
201414effettuazione della formazione mediante “strutture formative di diretta emanazione”
201413Responsabilità  in edilizia delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria
201412Formazione lavoratori e datori di lavoro - modalità  e-learning
201411applicabilità  del D.L.vo n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
201410Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro
20149Applicabilità  della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni
20148Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari
20146Applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
20145Corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008
20144Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri
20143Documenti che l'impresa appaltatrice ਠobbligata a consegnare al Committente
20142Applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008
20141Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza
201427Conflitto di interessi delle aa.ss.ll - attività di sorveglianza sanitaria assegnate al medico competente
201426Applicazione del d.m.18 aprile 2014 cd. decreto capannoni
201318Obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP
20131Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne
201319Aziende di prevenzione e primo intervento antincendio – L. n. 68/1999
201318obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di rspp
201317Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
201316Applicazione del titolo IV del D.lgs. 81/2008 alle scaffalature metalliche
201315Applicazione legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche
201314Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate
201313Lavoro a domicilio
201312DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario - strutture penitenziarie
201311Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2012
201310Formazione addetti emergenza
20139Imprese familiari
20138Art. 41, comma 2 e visita medica preventiva
20137Idoneità Tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.lgs. 81/2008
20136Applicazione del D.lgs. 81/2008 a “Stuntmen” e “addetto agli effetti speciali”
20135Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
20134Servizi igienico assistenziali
20133Obbligo di redazione del PSC e lavorazioni urgenti
20132Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
20131Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne
20127Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate
20126Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro
20125Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
20124Obbligo di designazione dei lavoratori adetti al servizio antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori
20123Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione
20122Formazione degli addetti al primo soccorso
20121Aziende con più unità produttive – unico servizio di prevenzione e protezione
20106Indennità di rischio radiologico
20095Denuncia malattia professionale
200852Consegna del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico
200828Proroga astensione obbligatoria in caso di lavoratrice addetta al trasporto
200826Tutela delle lavoratrici madri esposte a radiazioni ionizzanti
20085Datore di lavoro con compiti di responsabile del servizio di prevenzione
200737Congedo parentale e riposo dall’impiego
200735Denuncia infortunio da parte di datore di lavoro agricolo
200726Dichiarazione valutazione rischi da parte di azienda utilizzatrice
200720Denuncia Tardiva Malattia Professionale
20076Mancata comunicazione del responsabile alla prevenzione e sanzione della Dir. Provinciale del lavoro
200617868Sostituzione del medico competente (D.Lgs. n. 626/1994)
20061866Visita medica pre-assuntiva del minore
20061865Astensione anticipata dal lavoro e spostamento della lavoratrice
20061768Facoltà del medico competente di farsi assitere da altri medici specialisti
20053148Medico Competente
La Redazione

Autore: La Redazione

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