Min.Lavoro: cir. 16/2016 – trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori licenziati da imprese edili

ministero lavoro

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 16 del 20 aprile 2016,  con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini (art. 11 della Legge n. 223/91).

In via preliminare occorre sottolineare che l’articolo 11 della legge 223/91 dispone che: “Nelle aree nelle quali il Ministero del lavoro accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione , conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni , ai lavoratori edili che siano stati impegnati , in tali aree e nelle predette attività , per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall’articolo 7, della stessa legge 223 /91, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette nelle aree di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 , n. 218

I criteri e i requisiti per l’individuazione dei casi di crisi occupazionali previsti dal citato articolo 11 , sono stati fissati dalla delibera CIPI del 19.10.1993.

In particolare, per quanto riguarda il requisito relativo al numero dei licenziamenti necessari per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla norma di cui trattasi, la predetta delibera ha stabilito che:

  • Il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità nelle aree ricomprese nei territori di cui al D.P.R 6 marzo 1978 , n. 218 e nelle circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro ; il numero delle unità può essere ridotto fino ad un minimo di 30 quando il suddetto rapporto è superiore del 30% alla media nazionale.
  • Nelle aree non ricomprese nei territori di cui al D.P.R 6 marzo 1978 , n. 218 , il numero dei lavoratori licenziati non deve essere inferiore a n. 80 unità.
  • Il numero complessivo di licenziamenti da considerare deve essere riferito ad un arco temporale di sei mesi a far data dal primo licenziamento.
  • La tutela si estende anche ai lavoratori licenziati nel semestre successivo , impegnati nelle medesime opere.

Considerato che dal 1.1.2017 l’articolo 11 della legge n. 223/91 è espunto dall’ordinamento giuridico, si rende necessario definire l’ambito temporale di applicazione ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti.

Il Ministero ha ritenuto che le condizioni ed i requisiti per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dal citato articolo 11 della legge n. 223/91, debbano perfezionarsi entro il 31.12.2016.

In particolare, considerato, che il numero minimo di licenziamenti stabilito dalla citata delibera CIPI del 19.10.1993 deve essere raggiunto in un arco temporale di 6 mesi dal primo licenziamento, tale requisito dovrà necessariamente perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016.

Entro il 31 dicembre 2016 è, altresì, necessario che sia conclusa la procedura sindacale e sia presentata l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223/91.

L’ufficio ministeriale competente , effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 11 citato e dalla delibera CIPI del 19.10/1993 , adotterà il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, con decorrenza nell’anno 2016 che potrà protrarsi , per un periodo 27 o 18 mesi , a seconda dell’area in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento .

Il decreto potrà essere emanato nel corso del 2017 , al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31.12.2016.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

 

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Autore: La Redazione

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