Min.Lavoro: competenza territoriale in materia di vigilanza – indicazioni operative
Pubblicato il 29 Ago 2016
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota protocollo n. 14773 del 26 luglio 2016, con la quale ha fornito, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti operativi circa l’individuazione dell’ufficio competente ad effettuare accertamenti nel caso in cui la sede dell’azienda, presso la quale il rapporto di lavoro si è svolto, non risulti essere più attiva.
In particolare, il ministero evidenzia l’opportunità che le attività di accertamento siano svolte a cura della sede territoriale presso la quale sia stata presentata la denuncia e dove si è svolto il rapporto di lavoro anche laddove risulti essere cessata o non più attiva la sede operativa.
In tali casi, analogamente a quanto già usualmente accade in tutte le ipotesi in cui ai fini della definizione degli accertamenti talune verifiche debbano essere compiute da altra Direzione del lavoro, l’eventuale acquisizione di ulteriori elementi probatori potrà essere effettuata, sui richiesta della DTL che ha in carico la pratica, dall’ufficio nel cui ambito territoriale sia ubicata la sede legale dell’impresa.
E’ appena il caso di sottolineare che, in tali circostanze, l’ufficio inverstito della richiesta di accertamenti dovrà provvedere ad effettuarli e trasmetterli con la tempistica compatibile con il rispetto di quanto previsto dall’art. 14 della Legge 689/1981 (90 giorni).
Sarà poi cura dell’ufficio richiedemte, una volta ricevuti gli atti corredati da apposita relazione, provvedere a redigere e notificare il verbale unico.
Fonte: Ministero del Lavoro