Min.Lavoro: cir.19 – esonero pagamento quote di accantonamento del TFR e pagamento contributo licenziamento

La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 19 del 11 dicembre 2018, con il quale fornisce i chiarimenti sulle novità intervenute con il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, con particolare riferimento alla possibilità, per le Società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 – ai sensi dell’articolo 44 – di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento.

 

Art. 43-bis
Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria

1. Per gli anni 2020 e 2021, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell’articolo 44, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l’INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 Art. 44
Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi

1. In deroga agli articoli  4  e  22  del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto  e  per  gli  anni  2019  e  2020,  può  essere autorizzato sino ad un massimo di  dodici  mesi  complessivi,  previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del  lavoro e delle politiche sociali, anche  in  presenza  del  Ministero  dello sviluppo  economico  e  della  Regione  interessata,  il  trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi  aziendale  qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva  e  sussistano concrete  prospettive  di  cessione  dell’attività  con  conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo  2016,  n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure   laddove   sia    possibile    realizzare    interventi    di  reindustrializzazione del sito  produttivo,  nonché  in  alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti  in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse  stanziate ai sensi dell’articolo  21,  comma  4,  del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in  via  prospettica. In sede  di  accordo  governativo  è  verificata  la  sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell’accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al  fine  del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono  trasmessi  al Ministero  dell’economia  e  delle  finanze   e   all’INPS   per   il monitoraggio mensile dei  flussi  di  spesa  relativi  all’erogazione delle prestazioni. Qualora  dal  monitoraggio  emerga  che  è  stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa,  non  possono  essere stipulati altri accordi.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

La Redazione

Autore: La Redazione

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