Min.Lavoro: cir.4/2015 – trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali
Pubblicato il 3 Mar 2015
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha emanato la circolare n. 4 del 2 marzo 2015
, con i chiarimenti in merito alla disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali (art.3, comma 1, della Legge n. 223/1991).
In particolare, il ministero evidenzia che l’impresa interessata da una procedura concorsuale – con prosecuzione anche parziale dell’attività – può richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione alla procedura stessa.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 223/91, la Cigs viene concessa anche ai lavoratori delle seguenti imprese:
- dichiarate fallite;
- in liquidazione coatta amministrativa;
- in amministrazione straordinaria;
- in concordato preventivo consistente nella cessione dei beni.
Ciò purchè ci sia una prospettiva di continuazione o ripresa dell’attività che mantenga, anche parzialmente, i livelli occupazionali secondo i parametri oggettivi dettati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il trattamento, che deve essere richiesto dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, può essere concesso per una durata non superiore a dodici mesi.
Fonte: Ministero del Lavoro
Le circolari del Ministero del Lavoro dal 2003