Min.Lavoro: cir.12 – trattamento di CIGS – ambito di applicazione
Pubblicato il 9 Apr 2015
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 12 del 8 aprile 2015
, con la quale, considerato che con effetto dal 1° gennaio 2016 l’articolo 3 della legge n. 223/1991 è espunto dall’ordinamento giuridico, la fattispecie giuridica che consente di autorizzare il trattamento di CIGS ivi previsto in favore dei lavoratori deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015.
Pertanto, preso atto che a partire dal 1° gennaio 2016 viene meno la base giudirica per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese ammesse a procedure concorsuali – entro il 2015 devono essersi perfezionati i requisiti per l’ammissione al trattamento in questione. Alla luce di quanto sopra, entro la data del 31 dicembre 2015, è necessario che sia stato stipulato l’accordo in sede istituzionale, che preveda l’inizio delle sospensioni ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell’articolo 3 in esame entro la medesima data e sia, altresì presentata l’istanza di ammissione al trattamento al Ministero del Lavoro, a prescindere dai termini di presentazione dell’istanza previsti nel DPR 218/2000.
Il Ministero, effettua l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell’articolo 3 in esame, emanerà i decreto di autorizzazione del trattamento di CIGS con decorrenza nell’anno 2015 che potrà anche protrarsi nell’anno 2016, in virtù degli accordi già sottoscritti.
E’ evidente che il decreto potrà essere emanato anche nel corso dell’anno 2016, al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 2015.
Fonte: Ministero del Lavoro
Le circolari del Ministero del Lavoro dal 2003