Min.Lavoro: cir. 1/2016 – fruizione della CIGS da parte di lavoratori di imprese soggette a procedura concorsuale

ministero lavoro

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., del Ministero del Lavoro, ha pubblicato la circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, con alcuni chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti di imprese soggette a procedura concorsuale intervenuta in costanza di trattamento già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa, nonché dall’articolo 21 del vigente decreto legislativo n. 148/2015.

Con riferimento ad imprese che abbiano richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in forza delle causali d’intervento previste dalla previgente normativa nonché dall’articolo 21 del vigente decreto legislativo n. 148/2015, e che, in costanza di fruizione del trattamento richiesto, siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, il Ministero precisa che, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento potrà essere autorizzato – ovviamente limitatamente al periodo già richiesto – in favore dei lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.

A tal fine, è necessario che gli organi della procedura concorsuale inoltrino telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline” già acquisita dalla Divisione IV, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento. Alla richiesta dovrà essere allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.

Pertanto, a seguito dell’ammissione a procedura concorsuale, l’INPS provvede all’interruzione dell’erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale. A seguito della richiesta di ”voltura” presentata dagli organi della procedura concorsuale, potrà essere autorizzata – alle condizioni sopra descritte – con decreto direttoriale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

 

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Autore: La Redazione

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