Min.Lavoro: le modifiche alla rappresentanza in giudizio del Ministero del Lavoro
Pubblicato il 9 Ott 2015
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la lettera circolare n. 16576 del 7 ottobre 2015, con la quale fornisce alcune precisazioni in merito agli effetti del D.L.vo n. 149/2015 (semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro) in materia di rappresentanza in giudizio del Ministero del Lavoro.
In particolare, il Ministero del Lavoro evidenzia come “l’articolo 9 del D.L.vo n. 149/2015, che regola la rappresentanza in giudizio dell’Ispettorato non può allo stato dispiegare alcun effetto, riferendosi ad un soggetto che ancora non opera effettivamente. Eventuali contenziosi, infatti, non potranno che essere instaurati nei confronti delle articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro che hanno adottato gli atti impugnati e che continueranno ad operare sino alla loro soppressione decorrente dalla data indicata nei menzionati decreti attuativi.
Nelle more della piena operatività dell’Ispettorato, quindi, l’attività del contenzioso resta regolata dal combinato disposto dell’art. 6 del D.L.vo n. 150/2011 e dell’art. 22 della legge n. 689/1981 che limita la competenza delel strutture ministeriali alla rappresentanza nel primo grado di giudizio. La difesa nei gradi di giudizio successivi continuerà, pertanto, ad essere curata esclusivamente dall’Avvocatura dello Stato, anche, evidentemente, in relazione alla promozione dell’impugnativa avverso le sentenze di soccombenza di primo grado rese nei confonti del Minsitero del Lavoro”.
Fonte: Ministero del Lavoro