Min.Lavoro: contributi per gli enti privati gestori di attività formative
Pubblicato il 29 Feb 2024
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il Decreto n. 4 del 29 gennaio 2024 recante “Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40”, per gli enti privati gestori di attività formative.
Per l’anno 2024 le istanze di contributo andranno presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero del lavoro: www.lavoro.gov.it.
Ai fini dell’ammissibilità, le domande di contributo dovranno essere corredate della documentazione di cui all’Allegato A del Decreto e relativi sub allegati che costituiscono parte integrante dello stesso e sostituiscono integralmente l’allegato al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015.
Ai fini dell’ammissibilità e conformità con i criteri definiti all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, l’istanza di contributo deve rispondere, alla data di presentazione, ai seguenti requisiti:
- l’ente di coordinamento deve dichiarare e dimostrare di non perseguire scopo di lucro, attraverso l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, o attraverso l’iscrizione ad altri albi o registri, o attraverso il possesso di altro titolo, comprovanti la natura soggettiva di ente senza scopo di lucro ai sensi della normativa vigente;
- l’ente di coordinamento deve aver svolto comprovata attività di coordinamento di enti coordinati, da almeno una annualità che precede quella per la quale viene presentata istanza del contributo;
- l’ente di coordinamento non deve trovarsi in alcuna delle cause ostative alla percezione del contributo, sulla base della dichiarazione di cui all’Elenco al comma 3 del presente articolo;
- l’ente di coordinamento deve dichiarare, in sede di istanza, un minimo di enti coordinati operativi, tale da garantire le funzioni di coordinamento in almeno cinque Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di cui almeno una Regione del Mezzogiorno. Ai fini dell’operatività, gli enti coordinati di cui al precedente periodo devono dimostrare di aver realizzato almeno 100 ore di unità di durata standard di formazione, nell’ambito dell’attività formativa dichiarata/attestata ai sensi dell’articolo 3;
- l’ente di coordinamento deve possedere una struttura tecnica e organizzativa idonea allo svolgimento delle attività oggetto di contributo, nella misura minima di tre risorse umane, di cui almeno due dipendenti dedicati a tali mansioni, assunti a tempo pieno o part time per l’intero arco dell’annualità precedente alla presentazione dell’istanza, in applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Ai fini del calcolo del numero dei due dipendenti i lavoratori part time sono computati pro-quota;
- gli enti coordinati di cui alla lettera d) devono essere dotati di accreditamento regionale alla formazione;
- l’ente di coordinamento e gli enti coordinati non possono essere presenti in più di una istanza, pena l’inammissibilità delle istanze;
- le ore di attività formativa dichiarate/attestate da parte degli enti di coordinamento devono risultare attuate esclusivamente dai rispettivi enti coordinati, pena l’inammissibilità dell’istanze.
Fonte: Min. Lavoro