Min.Lavoro: Assegno di inclusione – partecipazione a tirocini di inclusione sociale
Il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 16631 del 3 ottobre 2024, con la quale stabilisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di attivare tirocini di inclusione sociale in favore di beneficiari dell’Assegno di Inclusione o di individui in simili condizioni di disagio socio-economico.
I chiarimenti Ministero del Lavoro
I tirocini sociali, di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del d. lgs. 147/2017, ovvero i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono tra i sostegni erogabili esclusivamente dai servizi sociali in favore dei beneficiari ADI non attivabili al lavoro nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS), come specificato anche nelle Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale.
Ai fini del trattamento dei Tirocini Sociali, è bene rilevare che l’art. 2, comma 2, lettera b), punto 2, del decreto legge 48/2023 convertito nella legge 85/2023, nel determinare i requisiti relativi alla condizione economica del nucleo familiare in relazione al reddito familiare, specifica che “Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”. Sotto quest’ultima fattispecie (trattamento assistenziale non sottoposto alla prova dei mezzi) ricadono i Tirocini di Inclusione Sociale.
Diverso è il caso dei Tirocini di formazione e orientamento, attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato, che ricadono nelle previsioni dell’art. 3, comma 7 del DL 48/2023, che dispone che in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, (…) la cumulabilità con il beneficio previsto (…) è riconosciuta entro il limite massimo di 3000 euro lordi annui per il nucleo familiare. Il beneficiario deve comunicare ad INPS la partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro utilizzando il modello ADI-Com esteso, pena la decadenza dal beneficio.
In sintesi, quindi per i Tirocini di Inclusione Sociale (TIS):
- Le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’assegno di inclusione;
- I beneficiari ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato);
- I case manager dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell’ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente ad INPS che si tratta di tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell’ADI-Com esterso.
Con riferimento al rischio di sospensione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso è bene precisare che questo deriva dalla non corretta indicazione da parte delle aziende ospitanti i tirocinanti nelle Comunicazioni Obbligatorie (CO) della natura del tirocinio. Infatti, la sospensione viene applicata quando dalle comunicazioni obbligatorie risulta attivato un tirocinio non classificato come TIS, ma non risulta essere stato presentato l’ADI-com esteso da parte del beneficiario (per comunicare l’importo della indennità). Al riguardo si invita a sensibilizzare le aziende ospitanti alla corretta comunicazione della natura del tirocinio utilizzando nelle CO la categoria “09 – PERSONA PRESA IN CARICO DAI SERVIZI SOCIALI E/O SANITARI” che, come indicato nel relativo manuale, identifica i partecipanti ai tirocini di inclusione sociale.
Si ricorda, infine che i tirocini sociali rientrano tra gli interventi attivabili anche in favore di nuclei familiari e di individui che non siano beneficiari dell’Assegno di Inclusione e in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360 euro, per i quali sussista una “presa in carico sociale” come definita con Dm 160/2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: “Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l’autonomia”1 .
Come indicato con nota prot. n. 1033 del 19 gennaio 2024 disponibile alla pagina Fondo Poverta giova evidenziare che a partire dal 1° gennaio 2024, data istitutiva della nuova misura di contrasto alla povertà Assegno di Inclusione sociale (ADI), le risorse della Quota servizi del fondo povertà assegnate per le varie annualità 2018-2020 e 2021-2023 che risultino ancora non spese, potranno essere destinate ai beneficiari dell’Assegno di inclusione e ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.
nota n. 16631 del 3 ottobre 2024
Fonte: Ministero del Lavoro